Caso Portanova, la procura generale sport chiede la radiazione. Nel 2022 fu condannato in 1° grado a 6 anni di carcere

SERIE B - Si complica la situazione del 23enne calciatore di proprietà del Genoa, in prestito alla Reggiana, la Procura Generale dello Sport ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport chiedendo sanzioni esemplari: 5 anni di squalifica e proposta di radiazione dal mondo del calcio. Portanova era stato deferito per la condanna in primo grado a 6 anni di carcere per violenza sessuale.

Manolo Portanova, Reggiana, Getty Images

Credit Foto Getty Images

5 anni di squalifica e proposta di radiazione dal mondo del calcio. E’ questa la richiesta avanzata dalla Procura generale dello Sport presso il Collegio di garanzia del Coni per Manolo Portanova, 23enne calciatore di proprietà del Genoa in prestito alla Reggiana in Serie B, condannato in primo grado a sei anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa di 20 anni avvenuta il 30 maggio 2021.
Una sanzione durissima quella richiesta dal procuratore generale dello sport Ugo Taucer e dal procuratore nazionale Marco Ieradi che hanno presentato appello di fronte alla cassazione della giustizia sportiva italiana chiedendo sanzioni durissime per l’attaccante campano: 5 anni di squalifica con proposta di radiazione. La ricorrente, Procura Generale dello Sport, come si legge nel dispositivo ha richiesto al Collegio di Garanzia di annullare, revocare o dichiarare priva di effetto la decisione del 15 settembre 2023 - con la quale, nell'ambito del procedimento disciplinare iscritto dalla Procura Federale, era stato respinto il reclamo proposto dal Procuratore Nazionale dello Sport applicato, con cui il suddetto Giudice di primo grado aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione - e di dichiarare la responsabilità disciplinare del giocatore che, nonostante la sentenza di condanna in prima grado (avvenuta in data 6 dicembre 2022), in questa stagione sta continuando a giocare con continuità. Attualmente ai box per una contusione rimediata nella sfida contro la Ternana, Portanova da quanto veste la maglia della Reggiana ha giocato da titolare 10 gare ufficiali fra campionato e Coppa Italia segnando tre reti (una doppietta al Pescara il 6 agosto 2023 nel preliminare di Coppa Italia e una rete alla Cremonese lo scorso 16 settembre) e racimolando in totale 763’.

Il testo completo del ricorso

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Procura Generale dello Sport, in persona del Procuratore Generale dello Sport, Pref. Ugo Taucer, e del Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Ieradi, nei confronti del sig. Manolo Portanova avverso la decisione n. 0039/CFA 2023/24 della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio del 15 settembre 2023, RG. 0026/CFA/2023-2024, notificata via PEC in data 21 settembre 2023, con la quale, nell'ambito del procedimento disciplinare iscritto dalla Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio al n. 369 pf 22-23 – FIGC/2022/0880 nei confronti del suddetto sig. Portanova, è stato respinto il reclamo proposto dal Procuratore Nazionale dello Sport applicato, con funzione di Procuratore Federale, avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare n. 0040/TFNSD dell’11 agosto 2023, con cui il suddetto Giudice di prime cure ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.
La vicenda trae origine dal deferimento, con nota n. 902 del 7 giugno 2023, spiccato dal Procuratore Nazionale dello Sport applicato, a carico del calciatore Manolo Portanova, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in combinato disposto, giusto il coordinamento tra il Codice di Giustizia Sportiva FIGC e le norme CONI previsto dall’art. 3, comma 1, del C.G.S., con gli artt. 2 e 5, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo CONI.
La ricorrente, Procura Generale dello Sport, chiede al Collegio di Garanzia di dichiarare nulla, inefficace e, comunque, di annullare o revocare o dichiarare priva di effetto la decisione n. 0039/CFA 2023/24 del 15 settembre 2023, per tutti i motivi esposti in narrativa e, in accoglimento del presente ricorso:
- in caso di decisione nel merito, di riconoscere e affermare la propria piena giurisdizione sui fatti oggetto del procedimento e di dichiarare la responsabilità disciplinare del sig. Manolo Portanova, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in combinato disposto con gli artt. 2 e 5, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, con irrogazione al sig. Manolo Portanova della sanzione della squalifica di anni 5 con proposta di radiazione, ovvero di quella diversa sanzione che dovesse essere ritenuta conforme a giustizia dal Collegio;
- ovvero, di disporre il rinvio alla Corte Federale di Appello, in diversa composizione, per un nuovo esame della fattispecie.
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Video credit: SNTV

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