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Caso Francesco Acerbi-Juan Jesus: il Giudice Sportivo chiede un approfondimento di indagine

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Aggiornato 19/03/2024 alle 10:45 GMT+1

SERIE A - Il Giudice Sportivo si esprime sul caso Acerbi-Jesus: "Necessario che venga approfondito da parte della Procura federale".

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Continuano gli aggiornamenti sul caso spinoso riguardante gli insulti razzisti che Francesco Acerbi, difensore dell'Inter, avrebbe rivolto a Juan Jesus: era atteso per oggi il verdetto del Giudice Sportivo e puntualmente è arrivato, si parla di approfondimento di indagine.
"Letto il referto del Direttore di gara, ritiene necessario che venga approfondito da parte della Procura federale per riferire a questo Giudice, sentiti se del caso anche i diretti interessati, quanto accaduto tra il calciatore della Soc. Napoli Juan Guilherme Nunes Jesus ed il calciatore della Soc. Internazionale Francesco Acerbi circa eventuali espressioni di discriminazione razziale proferite da quest'ultimo nei confronti del calciatore della Soc. Napoli".

Cosa succede ora?

Leggendo le poche righe diramate dal Giudice Sportivo risulta evidente che ciò che ha scritto l'arbitro sul suo referto non basti a dirimire la questione: ora la palla passa alla Procura Federale che dovrà per forza di cose ascoltare i due giocatori sulla questione. Solo allora si riuscirà a fare chiarezza e giungere a una decisione.

Cosa dice il codice di Giustizia Sportiva?

Acerbi è incorso nella violazione dell'Art.28 del Codice di Giustizia Sportiva, relativo ai "Comportamenti discriminatori" in cui al Comma 1 e al Comma 2 si riassume praticamente lo scenario avvenuto in campo e ciò che potrebbe accadere al giocatore nerazzurro sul fronte disciplinare. Subito si legge la definizione di atto discriminatorio: "Costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori. Il calciatore che commette una violazione di cui al comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dall’art. 9, comma 1, lettera g) nonché, per il settore professionistico, con l’ammenda da euro 10.000,00 ad euro 20.000,00".
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