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Calciomercato - Irregolarità sul rinnovo di Calabria: 7500€ di multa al Milan, a Massara e al giocatore

Luca Stamerra

Pubblicato 21/09/2021 alle 18:04 GMT+2

CALCIOMERCATO - La Procura federale, in seguito a patteggiamento, ha sanzionato per 7500€ ciascuno Davide Calabria, il ds Massara e il Milan, per responsabilità oggettiva, per irregolarità sul rinnovo firmato dal giocatore fino al 2025. Il perché? Perché durante la procedura di trattative per il rinnovo, Calabria è stato seguito da un procuratore senza iscrizione al registro nazionale.

Davide Calabria in azione durante Liverpool-Milan - Champions League 2021/2022

Credit Foto Getty Images

In attesa di capire se, come e quando arriverà il rinnovo di contratto di Kessié, il Milan si ritrova nei guai per il rinnovo fatto firmare un po' di tempo fa a Davide Calabria. L'esterno della Nazionale ha prolungato il proprio contratto in essere fino al 2025, ma la procura Federale ha riscontrato delle irregolarità sulla firma del classe '96. Il perché? Perché a seguire l'intera procedura c'era l'agente Miguel Alfaro Garcia che non risultava più iscritto al Registro nazionale per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 22 marzo 2021, oltre ad non avere nessun mandato per la procura del giocatore fino al 4 maggio 2021.
L'agente Alfaro Garcia era stato iscritto fino al 31 dicembre 2020 e poteva esercitare la sua professione di procuratore solo fino a quella data, a meno di una nuova iscrizione al Registro nazionale. Dettaglio che sia Davide Calabria, sia lo stesso Milan dovevano conoscere prima di mettere nero su bianco il nuovo contratto. Ecco perché è arrivata una tripla multa per irregolarità: hanno ricevuto un'ammenda da 7500€ ciascuno il giocatore Davide Calabria, il direttore sportivo del Milan Frederic Massara, che ha seguito per conto della società il rinnovo, e lo stesso Milan che viene multato per responsabilità oggettiva. La sanzione di 7500€ arriva, comunque, dopo il patteggiamento delle parti con la Procura federale.

Il provvedimento della Procura federale:

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 624 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Davide CALABRIA e Frederic MASSARA, e della società A.C. MILAN S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta: DAVIDE CALABRIA, calciatore dell’AC MILAN, in violazione di cui all'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 5.4 del Regolamento agenti vigente fino al 4.12.2020, nonché agli artt. 17, comi 1 e 2, e 21, comma 18, del Regolamento Agenti Sportivi FIGC attualmente in vigore, per aver firmato un mandato di rappresentanza in data 1.09.2020 in favore del Sig. Miguel Alfaro Garcia ed aver consentito che quest'ultimo conducesse trattative per il rinnovo del contratto con l'A.C. Milan nel periodo settembre 2020-febbraio 2021, senza verificare che lo stesso avesse depositato il mandato presso la Commissione Federale Agenti Sportivi entro venti giorni e senza verificare che quest'ultimo fosse regolarmente iscritto al Registro Nazionale nel periodo 1.01.2021/22.03.2021 e che pertanto non lo potesse rappresentare; FREDERIC MASSARA, Direttore Sportivo dell’AC MILAN, in violazione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 5.4 del Regolamento agenti vigente fino al 4.12.2020, nonché agli artt. 17, commi 1 e 2, e 18, comma 3, del Regolamento Agenti Sportivi FIGC attualmente in vigore, per aver condotto trattative nel periodo settembre 2020-febbraio 2021 con l'Agente Miguel Alfaro Garcia, in relazione al rinnovo contrattuale del calciatore Sig. Davide Calabria, senza verificare che il Sig. Miguel Alfaro Garcia fosse abilitato a rappresentare il calciatore. Infatti, l’Agente Miguel Alfaro Garcia, pur iscritto al Registro Nazionale nel periodo 1.09.2020-31.12.2020, non risultava più iscritto dal 1.01.2021 al 22.03.2021 ed inoltre non aveva depositato alcun mandato per l'assistenza di Calabria fino al 4.05.2021; A.C. MILAN S.P.A., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte contestate al Sig. Davide Calabria ed al Sig. Frederic MASSARA, rispettivamente calciatore e Direttore Sportivo della predetta società;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Davide CALABRIA e Frederic MASSARA, e dal Sig. Ivan Efthimios Gazidis, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. MILAN S.P.A.;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 7.500,00 (settemila e cinquecento) di ammenda per il Sig. Davide CALABRIA, di € 7.500,00 (settemila e cinquecento) di ammenda per il Sig. Frederic MASSARA, e di € 7.500,00 (settemila e cinquecento) di ammenda per la società A.C. MILAN S.P.A.;
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