Coppa Italia, Juventus-Inter, Dito medio ad Andrea Agnelli: Antonio Conte e l'Inter patteggiano una multa di 2.000 euro
DaEurosport
Pubblicato 19/05/2021 alle 22:38 GMT+2
COPPA ITALIA - La procura federale ha punito il gestaccio del tecnico salentino nel corso di Juventus-Inter dello scorso 9 febbraio 2021.
2000 euro di ammenda per Antonio Conte e per l’Inter. Si chiude con questa sanzione il procedimento avviato dalla Procura Federale per il celebre gestaccio di Antonio Conte nel corso del match di Coppa Italia Juventus-Inter del 9 febbraio 2021. Uscendo dal campo e prima di imboccare il tunnel negli spogliatoi, il tecnico nerazzurro aveva sfogato la sua frustrazione verso la dirigenza della Juventus mostrando il dito medio.
Il comunicato ufficiale della procura Figc
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 539 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Antonio CONTE, e della società F.C. INTERNAZIONALE S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:
- ANTONIO CONTE, allenatore tesserato dell’FC Internazionale S.p.A. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere - al termine del primo tempo dell’incontro di Coppia Italia Juventus – Inter del 9 febbraio 2021, uscendo dal campo e prima di entrare negli spogliatoi - indirizzato verso la dirigenza della Juventus un gesto volgare ed irriguardoso;
- F.C. INTERNAZIONALE S.P.A., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione addebitata al proprio tesserato.
- ANTONIO CONTE, allenatore tesserato dell’FC Internazionale S.p.A. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere - al termine del primo tempo dell’incontro di Coppia Italia Juventus – Inter del 9 febbraio 2021, uscendo dal campo e prima di entrare negli spogliatoi - indirizzato verso la dirigenza della Juventus un gesto volgare ed irriguardoso;
- F.C. INTERNAZIONALE S.P.A., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione addebitata al proprio tesserato.
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio CONTE, e dal Sig. Giuseppe MAROTTA, in qualità di legale rappresentante pro tempore, per conto della società F.C. INTERNAZIONALE S.P.A;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per il Sig. Antonio CONTE e di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società F.C. INTERNAZIONALE S.P.A”.
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