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SERIE A - Caso Juventus, quando si andrà in aula? Ecco tutte le possibili date di inizio del processo

Iacopo Erba

Pubblicato 06/12/2022 alle 13:28 GMT+1

SERIE A -La giustizia ordinaria, che ha tempi più lumnghi di quella sportiva, potrebbe pronunciarsi dalla seconda settimana di febbraio. Lo spostamento dei fascicoli a Milano, tuttavia, estenderebbe i tempi a dopo l'estate. Unica certezza sono i 13 imputati, per 15 diversi capi d'accusa.

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A questo punto tutti attendono di sapere quando realmente la Juventus e tutto l'ex Cda bianconero fronteggeranno il processo per i vari capi d'accusa di cui sono imputati. Assodati come più rapidi i tempi della giustizia sportiva, per il tribunale ordinario si dovranno attendere dei tempi tecnici in relazione alle varie tappe da intraprendere. Come riporta Tuttosport, per conoscere la data ufficiale dell'inchiesta preliminare bisognerà attendere l'annuncio del Gip: ammesso che non si opti per l'archiviazione, la probabile data di inizio potrebbe essere fissata per la seconda metà del mese di febbraio. Tempi lunghi che potrebbero dilatarsi ulteriormente se si accettasse di spostare tutto l'iter a Milano, come richiesto dai legali del club bianconero, A pronunciarsi in merito, entro il 18 dicembre prossimo, sarà la Procura Generale della Cassazione di Roma. Se il fascicolo passasse a un altro pool di pm costretto a studiarlo da zero, il tutto potrebbe slittare addirittura a dopo l'estate.
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Arrivabene-Agnelli-Nedved, la dirigenza della Juventus (2022

Credit Foto Getty Images

Nessuna certezza ancora, dunque, se non riguardo al numero degli imputati: 13, per 15 capi d'accusa diversi tra cui diffusione di notizie false circa la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, concretamente idonee a provocare un’alterazione del prezzo delle azioni ordinarie quotate al Mercato Telematico Azionario della Borsa Italiana o a consentire di proseguire indebitamente la negoziazione del titolo presso la Borsa stessa; la diffusione di false comunicazioni sociali con conseguente ostacolo alle funzioni di vigilanza della Consob; l’esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero nonché omissioni di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge; l’indicazione di elementi fittizi avvalendosi di fattura riferita in tutto o in parte a operazioni inesistenti o, ancora, l’indicazione di elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni Iva consentendo di detrarre indebitamente detta imposta.
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