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Cesena-Olbia: il padre di Shpendi, entrato in campo per aggredire il portiere avversario, punito con 3 anni di Daspo

Stefano Dolci

Aggiornato 09/01/2024 alle 20:49 GMT+1

CALCIO - A 48 ore dall'assurda invasione ed aggressione in campo del padre di Cristian Shpendi, 20enne attaccante bianconero, ai danni del portiere dell'Olbia, Filippo Rinaldi dopo il triplice fischio: il questore di Forlì-Cesena ha emesso un Daspo di 3 anni nei confronti di Liman Shpendi. Il Giudice Sportivo invece ha punito il club romagnolo con multa e una partita casalinga a porte chiuse.

Liman Shpendi fermato dai giocatori del Cesena dopo l'aggressione al portiere dell'Olbia

Credit Foto Eurosport

Daspo di tre anni. Divieto d’accesso dagli stadi o da qualunque luogo in cui si svolgono manifestazioni sportive in Italia o all’estero. E’ questa la punizione che il questore di Forlì-Cesena, Claudio Mastromattei, ha inflitto a Liman Shpendi, padre dell’attaccante del Cesena Cristian Shpendi, dopo l’incresciosa invasione di campo al termine del match di Serie C girone B fra Cesena e Olbia, in cui l’uomo - appena dopo il triplice fischio - ha lasciato il proprio posto in tribuna per precipitarsi sul terreno di gioco e provare ad aggredire con un pugno il portiere della squadra sarda, Filippo Rinaldi.

Il dispositivo del questore

Grazie alla visione delle immagini del sistema di video-sorveglianza dell’impianto sportivo - si legge nel dispositivo - è stato possibile ricostruire le dinamiche dei fatti e stabilire che Liman Shpendi al termine dell’incontro, dopo aver invaso il terreno di gioco, si è avventato contro il portiere dell’Olbia, Filippo Rinaldi, con l’intento di colpirlo con un pugno al volto. Solo grazie all’intervento di un presente Shpendi falliva dal suo proposito, arrivando a colpire soltanto al braccio il giocatore. Alla base del gesto la convinzione che Rinaldi fosse responsabile di aver procurato una contusione al figlio a seguito di un intervento durante l’attività di gioco. Alla base dell’adozione del Daspo da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, vi è la ritenuta gravità del gesto, avvenuto nel corso di un evento sportivo di grande visibilità, e l’esigenza di impedire che condotte simili possano ripetersi in altre manifestazioni sportive”.

"Chiedo scusa a tutti, sono uscito fuori di testa quando ho visto mio figlio sanguinante a terra"

Una decisione attesa e che non stupisce alla luce della denuncia per scavalcamento e invasione di campo e per percosse, benché Rinaldi non abbia presentato al momento formale querela nei confronti del ‘focoso’ padre dei talentuosi gemelli Shpendi – Cristian e Stiven, attaccanti già nel giro della Nazionale albanese Under 21 e che militano rispettivamente nel Cesena e nell’Empoli – che all’indomani del fattaccio ai microfoni della RAI aveva voluto chiedere scusa per questo raptus assolutamente ingiustificabile. “Chiedo scusa a tutti, a tutta Italia e al Cesena FC per il mio bruttissimo gesto. So di avere deluso tante persone e per questo motivo chiedo scusa centomila volte. Ho visto mio figlio a terra sanguinante con l’altro giocatore che gli dava una botta da dietro pensando non si fosse fatto nulla, per questo motivo, come padre, sono uscito fuori di testa, ma assolutamente non ho colpito nessuno”.

Il Cesena paga con un turno casalingo a porte chiuse e 1000 euro di multa

La folle invasione e aggressione di Shpendi senior, costa cara anche alla compagine romagnola che dovrà giocare la prossima partita casalinga a porte chiuse (Cesena-Fermana, in programma il prossimo 3 febbraio alle ore 20.45) e dovrà pagare una multa di 1000 euro. Come riporta il Corriere di Romagna, il club bianconero ha già fatto sapere di aver accettato il verdetto del giudice sportivo Stefano Palazzi e di non voler presentare ricorso. Di seguito il comunicato con le motivazioni del Giudice Sportivo
"Dal referto del Direttore di gara, dalle relazioni redatte dai componenti della Procura Federale e dal Commissario di Campo e dalla relativa integrazione, in ordine alla gara CESENA- OLBIA del 7 Gennaio 2024, sono emerse le seguenti risultanze. Al termine della gara una persona proveniente dagli spalti (intersezione tra la Curva Mare destinata ai tifosi del Cesena e la Tribuna adiacente) accedeva indebitamente all’interno del terreno di gioco e, correndo verso un tesserato della società Olbia, il calciatore numero 1 Rinaldi Filippo, tentava di sferrargli un colpo al volto, senza riuscire ad attingerlo in tale zona del corpo. La colluttazione avveniva a circa 20 metri dalla linea di porta, verso la parte centrale della linea mediana. Il predetto soggetto veniva prontamente allontanato e preso in custodia dagli addetti alla sicurezza. Successivamente il tifoso veniva indentificato come il padre di un tesserato del Cesena, (il n. 9 Sig. Shpendi Cristian). Vale rilevare che nel corso della gara si era verificato uno scontro fra i due tesserati avversari sopra citati, ovvero il Rinaldi e lo Shpendi, all’esito del quale quest’ultimo aveva riportato una conseguenza pregiudizievole. Vale rilevare, altresì, che la ricostruzione dei fatti come sopra operata non è contrastata affatto dalla documentazione varia trasmessa dalla società Cesena a questo giudicante dopo la gara e prima dell’adozione del presente provvedimento. Da quanto sopra esposto risulta in modo evidente la gravità della condotta posta in essere dal genitore del calciatore del Cesena in danno di un tesserato avversario, condotta che, in violazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S., costituisce un fatto contrario alle norme in materia di ordine e di sicurezza e un fatto violento integrante pericolo per l’incolumità pubblica. Inoltre, essa ha rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati e degli addetti ai servizi. Di tale condotta deve essere ritenuta responsabile la società Cesena, ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 4, C.S.G., alla luce, fra l’altro: del rapporto di parentela dell’autore del gesto con un calciatore della società medesima; delle conseguenze pregiudizievoli riportate dal di lui figlio in uno scontro di gioco con il calciatore avversario, destinatario del colpo inferto; della direzione del gesto in danno di un calciatore avversario della società ospitante. Alla luce di quanto sopra riportato, nelle condotte di cui sopra, si deve ritenere ricorrente un caso di particolare gravità che, in applicazione del comma 4 dell'art. 25 cit., impone l'inflizione, congiunta o disgiunta, di una delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere d), e), f), C.G.S. Nell'individuazione della sanzione più adeguata alla gravità delle condotte perpetrate ed alle conseguenze concrete che ne sono derivate appare congrua la sanzione prevista dalla lettera e), e cioè l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse. Peraltro, dai documenti sopra richiamati risulta, altresì, il lancio da parte dei tifosi del Cesena, al 58° minuto della gara, di tre bicchieri di plastica semi pieni contenenti liquido, uno sul terreno di gioco e due nel recinto di gioco. Per i motivi esposti, in ordine alle condotte sopra specificate poste in essere dai sostenitori del Cesena, il G.S. adotta il seguente provvedimento di disputare una gara casalinga a porte chiuse e un'ammenda di 1000 euro"
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