Noumory Keita sarà naturalizzato e potrà giocare in Nazionale? La retroattività delle nuove norme FIVB non è elemento decisivo. Ecco lo scenario
PALLAVOLO - Noumory Keita, fenomenale schiacciatore di Verona, potrà giocare con l'Italia e indossare la maglia della Nazionale? La domanda sta circolando sempre più, tra appassionati del taraflex e non solo. Sappiate fin da subito che la possibilità non dipende soltanto dalle nuove regole FIVB. Ecco la ricostruzione giuridica del caso grazie al prezioso aiuto della dott.ssa Giorgia Costa.
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Un nuovo e devastante talento per la Nazionale maschile? Vedendo il tam-tam che si è scatenato dopo alcune dichiarazioni del presidente della Federvolley, Giuseppe Manfredi, tanti pensano già di sì. O, meglio, fin da adesso immaginano di vedere Noumory Keita schiacciare con la maglia azzurra dell'Italia. Eventualità che consentirebbe al CT Fefè De Giorgi di schierare una diagonale di posto quattro forse mai vista prima, formata dallo stesso Keita e da Alessandro Michieletto. Sognare però non è del tutto lecito, almeno non secondo le nuove e più stringenti norme che la FIVB - la Federazione Internazionale di Volley - adotterà dal 28 febbraio 2026 quanto al cambio di federazione d'origine (leggasi: nazionalità sportiva).
Per questo articolo si ringrazia la preziosa collaborazione della co-autrice dott.ssa Giorgia Costa, praticante avvocato esperta di diritto dello sport.
In questa complessa materia sarebbe tuttavia molto riduttivo limitarsi al solo tecnicismo giuridico. L'attuale articolo 5 delle FIVB Sports Regulations preve comunque che la nazionalità sportiva possa essere cambiata qualora il pallavolista richiedente soddisfi alcuni requisiti oggettivi. Tale norma ha subito diversi mutamenti nel corso degli anni: modifiche da cui emerge una volontà istituzionale di rendere il cosiddetto "nation shopping" più complesso. Anche la futura modifica del quadro normativo andrà in questa direzione poiché, dal 28 febbraio 2026, per richiedere il cambio di nazionalità sarà necessario che il giocatore richiedente non abbia mai giocato per altra nazionale, incluse le under.
Per quanto riguarda il fenomenale schiacciatore della Rana Verona, bisogna fin da subito rilevare che Keita ha già giocato per la sua nazionale d'origine (il Mali), sia in varie sue under che a livello senior. Anche qualora la modifica del quadro normativo non avesse effetti retroattivi, ossia non si applicasse a quelle richieste fatte entro il 28 febbraio prossimo, la possibilità di veder giocare Keita in Nazionale non sarebbe comunque garantita. Infatti, sebbene la retroattività della norma sia una questione importante, non è tuttavia quella dirimente. Nel caso presente occorre invece svolgere una lettura sistemica del funzionamento dell'ordinamento sportivo internazionale, attraverso la lente del potere decisionale ultimo e insindacabile circa la legittimità del cambio di nazionalità, concesso in capo al Comitato Esecutivo FIVB.
Per spiegare le ragioni dell'esistenza di tale potere discrezionale e della sua portata, è utile citare il caso riguardante Wassim Ben Tara, opposto tunisino attualmente in forza a Perugia. Tale caso fu deciso durante l'estate 2025, nei due gradi di giudizio dell'FIVB e poi dinnanzi al massimo Collegio giudicante in materia di controversie internazionali sportive, il TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) di Losanna. Proprio il TAS ha ritenuto legittimo il potere del Comitato Esecutivo FIVB di negare il cambio di nazionalità (da tunisina a polacca) a Ben Tara, pur essendo soddisfatte tutte le condizioni regolamentari. Questo perché tale potere del Comitato Esecutivo FIVB è giustificato e, per certi versi, dovuto, considerando i numerosi interessi in gioco nei cambi di nazionalità sportiva. Non solo in ambito pallavolistico, bensì nel sistema giuridico sportivo internazionale. Tali interessi possono essere così riassunti:
1) Per la federazione d'origine, l'interesse di voler trattenere un giocatore nel quale ha investito risorse e che potrebbe ancora rappresentare la propria nazionale.
2) Per l'atleta, l'interesse di voler sviluppare la propria carriera a livello internazionale.
3) Per la federazione "ricevente", l'interesse nell'ampliare il bacino di giocatori dal particolare valore tecnico cui attingere.
4) Per la FIVB stessa - evocativamente definita come "guardiano del tempio" nella decisione sul caso Ben Tara - l'interesse di assicurare che i cambi di nazionalità sportiva non ledano la credibilità e/o l'integrità delle competizioni internazionali.
A questi si deve peraltro aggiungere un interesse di ordine pubblico, che rappresenta un cardine nell'intero sistema giuridico sportivo internazionale, non solo in quello pallavolistico. Ovvero l'interesse a mantenere una connessione rappresentativa tra i giocatori e le nazionali che questi rappresentano, per mantenere un'identità nazionale. Alla luce di tutti questi interessi, il potere discrezionale conferito al Comitato Esecutivo FIVB è allora ampiamente giustificato. Lo stesso Comitato è tenuto a valutare, di volta in volta, ogni singola richiesta di cambio della nazionalità, non potendo valutare come preponderanti solo l'intenzione del giocatore richiedente o quella della federazione "ricevente". Ecco perché, anche qualora la nuova normativa FIVB non dovesse essere retroattiva, non sarebbe comunque certo che Keita possa vestire la maglia della Nazionale.
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